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A.N.I.S.A.P. (Associazione Nazionale Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private) Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Is. G/8 - 80143 Napoli Tel. 081/7877007 Tel./Fax 081/7877018 e-mail: info@anisap.net Orari apertura uffici: da lunedì a venerdì 9,30-13,00; 14,00-17,30 |
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| Statuto e Regolamento | ||
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STATUTO ANISAP
(approvato 25/03/00) Costituzione Art. 1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, - l’Associazione Nazionale delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private - l'ANISAP con sede in Roma. L’ANISAP raggruppa le Istituzioni sanitarie private e gli Studi Professionali ad essa aderenti che operano nel campo dei servizi sanitari. L’Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E’ altresì fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Scopi Fondamentali Art. 2 Scopi fondamentali dell'Associazione sono: 1. Affermare la piena dignità dell'apparato sanitario privato quale strumento per la tutela del diritto fondamentale alla salute del cittadino in un rapporto di pari dignità professionale con l'apparato sanitario pubblico; 2. Promuovere e favorire ogni utile iniziativa, culturale, sindacale e di opinione delle istituzioni sanitarie private, affinché possano operare a pieno titolo sul territorio nazionale; 3. Tutelare gli interessi imprenditoriali, professionali, economici degli associati; 4. Assicurare e favorire il pieno rispetto delle norme che regolano l'esercizio delle professioni protette, sia sotto il profilo della tutela dei professionisti che operano nell’ambito delle Istituzioni ambulatoriali private o nei loro Studi professionali, che sotto il profilo della garanzia agli utenti; 5. Ottenere il riconoscimento, anche attraverso il ricorso alla consulenza di società di servizi, di aree, di funzioni e di interventi in cui sia affermato il ruolo della Sanità Ambulatoriale Privata e degli Studi professionali, anche in veste di servizio pubblico, con destinazione di apposite risorse finanziarie; 6. Favorire la piena consapevolezza della dignità e del ruolo della sanità ambulatoriale privata e degli studi professionali mediante: a) l'aggiornamento culturale e scientifico del personale delle strutture associate, anche riguardo disposizioni normative e di legge assicurando un costante rapporto di collaborazione con le società scientifiche; b) un Codice di Autoregolamentazione destinato ad evidenziare, anche nei rapporti esterni, la serietà e la correttezza del settore; c) una Commissione di Autocontrollo che costituisca anche ausilio per gli associati al fine del riscontro della regolarità interna delle proprie strutture ed un corretto ed imparziale sistema di controllo pubblico; 7. Favorire, rappresentare e coordinare, in sede nazionale: a) rapporti con le Sedi ANISAP Regionali nel pieno rispetto delle loro autonomie; b) rapporti con le sedi istituzionali (Presidenza della Repubblica, Parlamento, Ministeri, Forze politiche-partitiche, Conferenza Stato-Regioni, CNR,Università, Ordini Professionali Nazionali, Agenzia Sanitaria, Istituzioni varie, ecc.); c) rapporti con le Società Scientifiche; d) rapporti con i mass media per la preparazione, l'incanalamento e la diffusione dei messaggi; e) ricerche statistiche e progettuali quali supporti agli interventi politici ed alle proposte in campo assistenziale; f) rapporti con Assicurazioni, Enti, Mutue, Fondi Casse che gestiscono l'assistenza integrativa; g) individuazione e mantenimento di consulenze fisse ed estemporanee (Legale, commerciale, ricerche di mercato, ecc.) di particolare livello; h) promozioni di integrazioni operative e funzionali, tra strutture, al fine di favorirne lo sviluppo qualitativo; i) partecipazione a sperimentazioni assistenziali; l) collegamenti informativi e funzionali con gli altri Paesi in campo assistenziale. 8. Provvedere alla nomina e alla designazione di propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organismi, Consigli che prevedano, richiedano e ammettano tale rappresentanza. 9. Stipulare accordi e convenzioni a livello nazionale con il SSN, Istituzioni, Enti pubblici e privati, Mutue, Assicurazioni, nonché contratti nazionali di lavoro per il personale dipendente e a rapporto di collaborazione, delle Istituzioni sanitarie ambulatoriali private e degli studi professionali. 10. Esercitare tutte le altre funzioni che competono all’Associazione Nazionale a norma di legge. Soci Art. 3 Possono essere iscritti all’Anisap le persone fisiche e/o giuridiche autorizzate a gestire Istituzioni sanitarie ambulatoriali private e/o Studi professionali ancorché riuniti in Associazioni di impresa, Società consortili, Cooperative, anche no profit che eroghino prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio di analisi cliniche, di diagnostica strumentale, di diagnostica per immagini e terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in vitro, medicina fisica e riabilitazione, di chiroterapia, Medicina del Lavoro, Medicina Odontoiatrica, Emodialisi, Day Hospital, Centri di Chirurgia Ambulatoriale, Day surgery, Centri di Fecondazione assistita, visite specialistiche e comunque tutte le attività previste dall'assistenza ambulatoriale. Il numero di soci è illimitato. Soci sono di tre categorie: Soci Ordinari: sono Soci ordinari le persone e le Entità giuridiche, che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento del contributo associativo; Soci Sostenitori: sono Soci sostenitori le persone e le Entità giuridiche che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante il versamento di una quota di iscrizione differenziata finalizzata a sostenere le iniziative associative; Soci onorari: il Congresso nazionale può nominare il Presidente onorario e Soci onorari tra quei cittadini che abbiano portato lustro all'ambulatorietà privata per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, imprenditoriale. Essi possono partecipare alle iniziative dell'Associazione ed esprimere pareri. Alla qualità di Socio si accede per ammissione da parte del Comitato Esecutivo della Sede Anisap Regionale di appartenenza. I Soci sostenitori possono richiedere direttamente la loro ammissione all'Associazione Nazionale. Il Comitato Esecutivo Nazionale, sentito il Comitato Esecutivo Regionale di riferimento del Socio, potrà deciderne l'ammissione. Diritti e Doveri dei Soci Art. 4 Sono diritti dei Soci: l'elettorato attivo e passivo; la partecipazione alle scelte associative; la tessera sociale; l'informazione sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione. Sono obblighi dei Soci: Accettazione dello Statuto; Accettazione del Codice di Autodisciplina; Accettazione di eventuali controlli da parte degli Organi associativi preposti in materia di titoli, requisiti di legge, qualità delle prestazioni; Comportamento leale e corretto nei confronti dell'Associazione, degli Organi statutari e degli altri iscritti; Versamento del contributo associativo. Hanno diritto al voto i soli Soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento del contributo annuo associativo. La qualità del socio si perde per recesso, per morosità e per esclusione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio e deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'esclusione per morosità si realizza per mancato versamento del contributo annuale, non regolarizzato entro 2 mesi dal sollecito. L'esclusione è deliberata dall’Esecutivo della sede regionale di riferimento del socio qualora egli danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, o che non ottemperi agli obblighi associativi previsti dallo Statuto secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli Organi nazionali. Contro il provvedimento il Socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri della Sede Regionale o Interregionale. Fondo comune Art. 5 Il fondo comune è costituito: Dai contributi annuali deliberati dal Consiglio Nazionale sulla base di quanto indicato dal Comitato Esecutivo Nazionale in accordo con le Sedi regionali dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi della gestione; da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri; da contributi di enti pubblici e privati; da oblazioni di natura e in denaro che a qualsiasi titolo pervengano all’Associazione; dalle donazioni e dai lasciti in natura o in denaro che venissero espressamente destinati ad incremento del patrimonio; dai proventi derivanti dai versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi; da introiti derivanti da iniziative ed attività promosse o contratte dalla sede nazionale; dai contributi derivanti dai Soci sostenitori e da versamenti straordinari per iniziative deliberate di volta in volta dagli organi nazionali preposti. Le ANISAP Regionali verseranno alla Associazione nazionale il contributo indicato dal Comitato Esecutivo Nazionale dopo accordo con le Sedi regionali e deliberato dal Consiglio Nazionale, in rate trimestrali anticipate o in altre forme individuate in accordo con le singole Sedi regionali. I Soci che recedano o siano esclusi dall'Associazione o che comunque cessino di farne parte, non possono riprendere le quote ordinarie e straordinarie versate, e non hanno alcun diritto sul suo patrimonio. Bilanci Art. 6 L'Esercizio finanziario dell'Associazione Nazionale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile deve essere predisposto dal Comitato Esecutivo Nazionale, su proposta del Direttore Generale Amministrativo il consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere comunicati al Collegio dei Revisori dei Conti, con la relazione ed i documenti giustificativi, dal Direttore Generale Amministrativo almeno quindici giorni prima di quello fissato per il Consiglio Nazionale. Per consentirne la presa visione devono essere depositati presso la sede nazionale entro quindici giorni prima di tale data. Gli esercizi finanziari delle Sedi Anisap regionali o interregionali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 marzo deve essere predisposto da ogni Comitato Esecutivo Regionale, su proposta del Tesoriere regionale, il consuntivo dell’anno precedente e il preventivo dell’anno in corso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere messi a disposizione dei Soci, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea della Sede regionale o interregionale . Organi Art. 7 L'ANISAP nazionale si articola in Organi centrali e in Sedi Anisap regionali e/o interregionali. Sono organi centrali dell'Associazione; il Congresso Nazionale; il Consiglio Nazionale; il Comitato Esecutivo Nazionale; il Presidente Nazionale; Da uno a tre Vice Presidenti Nazionali Nazionale il Segretario Nazionale; i Dipartimenti Nazionali di Diagnostica e di Terapia Direttore Generale Amministrativo il Collegio Nazionale dei Probiviri; il Collegio dei Revisori. Sono organi regionali dell'Associazione: l'Assemblea Regionale od Interregionale; il Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale; i Dipartimenti regionali di Diagnostica e di Terapia il Presidente Regionale; da uno a tre Vice-Presidenti Regionali; il Segretario Regionale; il Tesoriere Regionale; il Collegio dei Probiviri Regionale o Interregionale. Tutti gli Organi durano in carica tre anni. Nel caso di elezioni intermedie, causa intervenute necessità, la durata dei nuovi organi eletti rientrerà comunque nell’ambito del triennio. La condizione di Dirigente o comunque di componente degli Organi associativi nazionali e regionali è incompatibile con l’iscrizione o l’appartenenza a Sindacati o Associazioni che svolgano, a qualsiasi titolo, attività rappresentative dei professionisti e degli operatori in contrasto con i principi istituzionali dell'Anisap. Deroghe potranno essere concesse volta per volta dall’Esecutivo Nazionale in base a comprovate motivazioni che risultino di particolare interesse per il raggiungimento degli scopi associativi. Competenze degli Organi Nazionali Art. 8 Sono riservate esclusivamente agli organi nazionali le seguenti funzioni: rappresentare la categoria nei rapporti con gli organi politici, amministrativi od associativi di livello nazionale; formulare ed inoltrare alle competenti Autorità Nazionali le proposte di riforma legislativa o normativa; indire le iniziative di tutela della categoria, occasionate da motivi di rilevanza nazionale e da obiettivi di interesse generale, specificandone tempi e modalità; trattare e stipulare gli accordi collettivi Nazionali per le convenzioni con il Servizio Sanitario e con altri enti pubblici o privati; trattare e stipulare gli accordi collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti e i Collaboratori di strutture sanitarie private e di studi professionali; aderire a federazioni e confederazioni, ad organizzazioni interprofessionali ed interassociative nazionali o internazionali; concordare e deliberare il contributo che le ANISAP regionali devono versare all’ANISAP Nazionale; approvare e/o modificare il regolamento e il codice di autoregolamentazione; vigilare in materia disciplinare; promuovere, resistere ed intervenire in procedimenti giudiziari riguardanti questioni di interesse dell'Associazione Nazionale; interessarsi ad ogni altra materia di interesse nazionale ed internazionale ed a tutte le altre iniziative atte al conseguimento degli scopi sociali; compiere tutti gli atti necessari ed urgenti. Congresso Nazionale Art. 9 E' la massima assise dell’ANISAP. Il Congresso ordinario viene organizzato ogni tre anni dall’Esecutivo Nazionale il quale, sentito il Consiglio Nazionale, ne nomina preventivamente il Comitato organizzatore e il Presidente. Ne fanno parte tutti i Soci. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta. Ogni Socio può ricevere fino a dieci deleghe Il Congresso: discute e delibera riguardo le linee di politica associativa; elegge, in un unico contesto, il Presidente Nazionale , il Segretario Nazionale, anche se non Socio, i Membri dell’Esecutivo Nazionale, i membri dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Revisori dei Conti per il triennio successivo. Nell’ambito del Congresso i Soci che operano nelle rispettive branche di riferimento dei Dipartimenti, eleggono i Membri dei due Dipartimenti Nazionali secondo le procedure fissate dall’art. 16 delibera riguardo eventuali modifiche dello Statuto associativo; delibera su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Nazionale e dal Presidente Nazionale a nome dell’Esecutivo; aggiorna il Codice di autoregolamentazione. Il Congresso può validamente deliberare quando siano presenti fisicamente o per delega almeno un terzo dei suoi membri aventi diritto al voto. In ogni caso il Congresso potrà deliberare con l’approvazione della metà più 1 dei membri aventi diritto al voto, presenti fisicamente o per delega. Il Congresso potrà essere riunito in seduta straordinaria ogniqualvolta verrà ritenuto necessario dagli organi preposti o dalla metà più uno dei suoi membri. In seduta straordinaria il Congresso Nazionale può deliberare anche sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina dei liquidatori. Tale deliberazione sarà valida se approvata da almeno i due terzi dei voti totali dei membri presenti, fisicamente o per delega, aventi diritto. Consiglio Nazionale Art. 10 Il Consiglio Nazionale armonizza le linee di indirizzo politico deliberate dal Congresso Nazionale per il raggiungimento degli scopi sociali. Viene costituito in occasione del primo Congresso Nazionale ed è composto: dai membri del Comitato Esecutivo Nazionale eletti, di diritto e cooptati: dal Presidente Onorario; dal Past President; dai Presidenti degli Esecutivi delle Sedi ANISAP regionali e/o Interregionali o dal Vice-Presidente delegato; dal Direttore Generale Amministrativo. dal Presidente del Collegio dei Probiviri con voto consultivo; Il Consiglio Nazionale può cooptare al suo interno Soci che per particolare attitudine, preparazione,disponibilità possono contribuire al perseguimento dei fini Associativi Tutti i membri in funzione del ruolo o dell'incarico ricoperto decadono automaticamente con il venir meno di tale ruolo o incarico. Spetta al Consiglio Nazionale: a) approvare i rendiconti consuntivi e preventivi; b) coordinare ed armonizzare l'attività delle Sedi ANISAP regionali dell’Associazione; c) deliberare gli ambiti di eventuali Sedi interregionali; d) sostituire suoi componenti venuti a mancare per dimissioni, decadenze o altra causa e cooptare membri in misura non superiore al 10% dei suoi componenti. e) costituire commissioni nazionali di comparto e controllo, nonchè nominare gruppi nazionali di progetto su campi e materie specifiche, attribuendo loro apposita delega per le materie affidate; f) approvare le linee di indirizzo relativamente alle tematiche concernenti l’aggiornamento culturale e scientifico dei Soci; g) proporre al Congresso Nazionale l'aggiornamento e la verifica delle linee politiche dell’Associazione. h) definire in apposito regolamento quanto concerne l'applicazione del presente Statuto, ivi compresi i casi di ineleggibilità e incompatibilità; i) richiedere al Collegio Nazionale dei Probiviri la decadenza o la sospensione in via cautelare di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi dell'Associazione. Il Consiglio Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Comitato Esecutivo Nazionale ne ravvisi la necessità, e comunque almeno tre volte l'anno, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Esso è presieduto dal Presidente Nazionale dell’Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti Nazionali che lo convoca e le sue adunanze sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti tranne che per i punti AB- E-L. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Comitato Esecutivo Nazionale Art. 11 Il Comitato Esecutivo Nazionale è l’organo deliberante dell’Associazione. Viene eletto dal Congresso Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale. E’ composto da sette membri elettivi, incluso il Presidente . Su proposta del Presidente Nazionale l’Esecutivo può cooptare, sentito il Consiglio Nazionale, altri tre membri. Possono partecipare alle sedute dell’Esecutivo il Presidente Onorario e il Past- President con voto consultivo. Partecipa il Direttore Generale Amministrativo. In caso di seggio vacante il Comitato Esecutivo coopta, entro trenta giorni, un nuovo membro che rimane in carica fino al termine del mandato dell’Esecutivo. L’Esecutivo è presieduto dal Presidente Nazionale, si riunisce almeno bimestralmente ed è convocato ogni qualvolta se ne presenti l’urgenza. Può altresì essere convocato su richiesta di almeno quattro dei suoi membri. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale. Il sistema del voto è quello dell’appello nominale salvo diversa deliberazione. Non sono ammesse deleghe. Ad ogni membro dell’Esecutivo Nazionale, cui non verranno attribuite cariche sociali, verranno assegnati comunque compiti specifici inerenti la gestione dell’Associazione Il Comitato Esecutivo Nazionale: a) Realizza collegialmente la politica associativa ed attua le deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale. b) Adotta tutti i provvedimenti urgenti ed elabora proposte e programmi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale. c) Adotta ogni altra deliberazione non riservata dallo Statuto alla competenza di altro organo. d) Propone al Consiglio Nazionale i contenuti normativi ed economici di contratti o accordi collettivi nazionali da stipulare con Enti pubblici e privati. e) Indica il contributo concordato con le Sedi regionali che deve essere versato annualmente alla Sede Nazionale. E’ compito del Consiglio Nazionale deliberare in merito all’ammontare della quota. E’ compito dell’Esecutivo nazionale concordare con le singole Sedi Regionali le modalità dei versamenti l’ammontare dei contributi e le modalità dei diversi versamenti dovuti dalle singole Sedi Anisap regionali alla Sede nazionale per i servizi fissi, sottoponendo a ratifica del Consiglio Nazionale. f) Assume, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Nazionale sottoponendo i relativi atti a successiva ratifica. g) nomina i rappresentanti dell'Associazione in Enti e organismi nei quali viene chiamata ad essere rappresentata a livello nazionale; h) costituisce Commissioni tecniche-consultive, anche permanenti, per le aree e/o attività di interesse associativo designando un Coordinatore per ogni Commissione; i componenti delle varie Commissioni possono essere scelti sia tra i soci che tra consulenti tecnici esterni particolarmente qualificati, stabilendo eventualmente il compenso di questi ultimi nell'ambito della disponibilità di bilancio; i) assume i dipendenti e nomina il Direttore generale, Consulenti, Collaboratori, definendone i compiti e determinandone rapporti e relativi emolumenti l) adotta ogni altra deliberazione non riservata dallo Statuto alla competenza di altro Organo, definendo anche, in apposito regolamento quanto concerne l'applicazione del presente Statuto; m) vigila sul funzionamento delle Sedi ANISAP Regionali od Interregionali nominandone, ove necessario, il Commissario scelto tra soci di riconosciuta autorevolezza e capacità; n) propone l'adesione ad organizzazioni professionali ed imprenditoriali nazionali ed internazionali e scientifiche; o) autorizza, anche in sanatoria, il Presidente nazionale a stare in giudizio in controversie di rilevante interesse per l'Associazione. Presidente Nazionale Art. 12 Il Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Dopo la cessazione della carica fa parte di diritto, per un triennio, del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale come Past President. Su proposta dei membri del Comitato Esecutivo attribuisce agli stessi membri deleghe specifiche di attività; può attribuire deleghe anche a soggetti che non fanno parte dell’Esecutivo. Propone ai membri del Comitato Esecutivo la nomina dei membri da cooptare anche tra non Soci, per comprovate esigenze. Firma tutti gli atti ufficiali dell'Associazione ed ha la facoltà di nominare legali e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione stessa davanti a qualsiasi giurisdizione. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente Vicario. Il Presidente Nazionale rappresenta l'ANISAP di fronte ai terzi ed in giudizio. In particolare: 1. coordina all'attività degli Organi Associativi e la controlla; 2. promuove e dirige l’attività dei servizi e degli uffici; 3. ha il potere di trattare con gli istituti bancari, finanziari ed assicurativi. E' cointestatario, assieme al Direttore Generale Amministrativo, con firma disgiunta, dei conti correnti bancari intestati all’Anisap nazionale. Può delegare, per ogni contratto avente natura economico-finanziaria, a trattare in propria rappresentanza il Direttore Generale Amministrativo; 4. presiede il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo Nazionale; 5. sottoscrive convenzioni, Contratti Collettivi e Accordi Collettivi Nazionali; 6. convoca i Coordinatori dei Dipartimenti Nazionali delle varie branche specialistiche per consultazioni su problemi specifici; 7. adotta ogni provvedimento urgente da sottoporre alla ratifica degli altri organi. 8. è prevista la delega al Direttore generale Amministrativo per tutte quelle funzioni che di volta in volta si rendessero necessarie. 9. Può assumere impegni di straordinario carattere economico solo con l'assenso deliberato dell'Esecutivo Nazionale. In caso di definitiva assenza od impedimento del Presidente Nazionale, per qualsiasi ragione o causa, il Vice Presidente Nazionale Vicario od in mancanza il più anziano degli altri Vice Presidenti, convoca entro trenta giorni il Consiglio Nazionale per proporre i candidati alla carica di Presidente che verrà eletto dal Congresso Nazionale convocato in via straordinaria entro ulteriori 30 giorni. Vice Presidenti Nazionali Vice Presidente Nazionale Art. 13 Sono previsti da uno a tre Vice Presidenti di cui uno Vicario. La loro nomina viene effettuata tra i membri dell’Esecutivo nazionale su indicazione del Presidente Nazionale. Svolgono le funzioni ad essi delegate dal Presidente Nazionale e lo sostituiscono in caso di assenza o indisponibilità. Segretario Nazionale Art. 14 E’ eletto dal Congresso Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale. Affianca il Presidente Nazionale svolgendo compiti di politica esecutiva e collabora con l’Esecutivo per il raggiungimento degli scopi sociali. Può non essere Socio. Direttore Generale Amministrativo Art. 15 Collabora con il Presidente e gli altri organi preposti in base a precise deleghe. Affianca il Presidente Nazionale nella gestione economica e finanziaria dell'Associazione e vigila sugli atti amministrativi e sulla politica finanziaria dell'Associazione. Presenta al Collegio dei Revisori il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione Nazionale almeno quindici giorni prima che esso venga sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale. Vigila e verifica sui trasferimenti effettuati dalle Tesorerie Regionali od Interregionali delle quote di contributi da esse dovute. Apre un conto corrente bancario intestato alla ANISAP Nazionale nel quale versa le somme comunque riscosse. Tale conto corrente dovrà essere cointestato, negoziando condizioni ed eventuali limiti di fido, con firme disgiunte al Direttore Generale Amministrativo e al Presidente Nazionale. Il Presidente Nazionale ed il Direttore Generale Amministrativo possono rilasciare deleghe per tutte le operazioni di banca. Sovrintendere all'Amministrazione ordinaria e straordinaria del l'Associazione ed a vigilare sugli atti amministrativi e sulla politica finanziaria dell'Associazione. Per i compiti di gestione economica ed amministrativa a lui attribuiti, è sottoposto al controllo ed alla vigilanza da parte del Presidente Nazionale o da un suo delegato scelto tra i componenti dell’Esecutivo Nazionale. Dirige gli uffici della Sede nazionale. Provvede a mantenere, su delega del Presidente, i rapporti con Enti e Istituzioni pubbliche e private, con le Sedi Anisap regionali e con i Soci, gestisce il personale e i servizi. Viene nominato dal Comitato Esecutivo Nazionale. Dipartimenti Nazionali di Diagnostica e di Terapia Riabilitativa Art. 16 Sono organi di consulenza specialistica, dedicati alle branche indicate all’art. 3 con il compito di definire specifiche proposte riguardo le esigenze delle singole branche specialistiche. Nell’ambito del Congresso i Membri dei Dipartimenti della Diagnostica e della Terapia vengono nominati, in numero non superiore a cinque per Dipartimento,dai Soci che operano nelle rispettive branche di riferimento. I membri eletti dei due Dipartimenti provvedono, nella stessa sede congressuale, a nominare a loro volta i rispettivi Coordinatori che fanno parte di diritto dell’Esecutivo Nazionale. I Coordinatori provvederanno a mantenere costanti contatti con i rispettivi Dipartimenti regionali e a rappresentare le istanze della Categoria unitamente al Presidente Nazionale il quale provvederà a consultarli regolarmente sui problemi inerenti le branche di pertinenza. I Coordinatori dei due Dipartimenti saranno regolarmente consultati dal Presidente Nazionale sui problemi inerenti le rispettive branche specialistiche e rappresenteranno con lui le istanze dei loro settori, nell’ambito della politica unitaria dell’Associazione, presso tutte le Sedi, anche istituzionali. Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti Art. 17 Il Congresso Nazionale nomina tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti nominare al suo interno il Presidente,esaminare i bilanci preventivi e consuntivi, presentare all'Assemblea nazionale una relazione sui bilanci stessi, nonché sorvegliare sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie e di controllare la contabilità e la relativa documentazione. Collegio Nazionale dei Probiviri Art. 18 Il Congresso Nazionale nomina il Collegio Nazionale dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci. Il Collegio Nazionale dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente. Giudica su tutte le controversie che possono sorgere aIl'interno dell’Associazione, sulle responsabilità disciplinari che riguardino Soci con responsabilità o cariche a livello di organi nazionali e ratifica gli atti disciplinari proposti dai Collegi dei Probiviri delle sedi ANISAP regionali. Il Collegio pronuncia le proprie decisioni senza obbligo di formalità, al di fuori di quelle necessarie ad assicurare il contraddittorio tra le parti. La decisione è pronunziata secondo equità, va adottata a maggioranza ed è inappellabile. Il Collegio dei Probiviri opera come Comitato di tutela per l’autoregolamentazione. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della presente norma ad ogni effetto. Sedi Regionali od Interregionali Art. 19 Le Sedi regionali dell'ANISAP coincidono normalmente con l'ambito del territorio regionale. Una Sede regionale si costituisce con la presenza di almeno dieci Soci. Qualora non sussistano le condizioni per la formazione di una Sede regionale autonoma i soci si aggregano ad una Sede regionale limitrofa. L'ambito delle Sedi interregionali viene stabilito con deliberazione del Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta. Gli organi delle Sedi Regionali e/o Interregionali sono quelli previsti dall'art. 21. Le Sedi ANISAP regionali o interregionali hanno completa autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile anche sotto il profilo fiscale in ordine alle indicazioni delle norme tributarie vigenti. Ogni singola Sede regionale può avvalersi dell’intervento degli organi istituzionali nazionali facendosi carico del corrispettivo economico che tali interventi comportano. Organi delle Sedi Regionali Art. 20 Sono organi delle Sedi Regionali: 1) Assemblea dei Soci; 2) Comitato Esecutivo regionale; 3) Presidente Regionale; 4) Da uno a tre Vice Presidenti; 5) Segretario Regionale 6) Tesoriere Regionale; 7) Dipartimenti Regionali della Diagnostica e della Terapia e/o i consulenti di Branca; 8) Collegio dei Probiviri. Assemblea Regionale o Interregionale Art. 21 L’Assemblea Regionale è composta dai Soci. Rappresenta l’organo elettivo di base dell’ANISAP ed è composta da tutti i Soci operanti nel relativo ambito territoriale. Si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Presidente Regionale. Si riunisce in via straordinaria su convocazione del Presidente Regionale ogni volta che lo richiedono urgenti necessità dell’Associazione o su richiesta motivata di almeno il 50% dei Soci. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei soci, in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei Soci presenti. Per le deliberazioni di cui ai successivi punti A e B è comunque necessaria la maggioranza qualificata dei presenti. a. Nomina, in un unico contesto, il Presidente e i membri dell’Esecutivo Regionale in numero non inferiore a cinque; b. Nomina il Collegio dei Probiviri regionale od interregionale; c. Approva il bilancio della sede regionale od interregionale; d. Cura la risoluzione dei problemi della categoria in ambito regionale od interregionale; e. Ratifica i contratti e gli accordi collettivi stipulati con gli enti pubblici e privati da valere in ambito regionale; f. Delibera su ogni altra questione rimessa alla sua competenza dal Regolamento o sottoposta alla sua approvazione dal Presidente Regionale od Interregionale o Nazionale. L'Assemblea Regionale od Interregionale è convocata dal Presidente Regionale od Interregionale almeno una volta l'anno entro il 31 marzo. Ogni socio in regola con il pagamento delle quote annuali ha diritto al voto. Il voto può essere espresso di persona o per delega. Ogni Socio può essere portatore al massimo di tre deleghe. Il sistema del voto è quello dell'appello nominale salvo apposita, diversa deliberazione. Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale Art. 22 Il Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale è composto da un numero minimo di cinque membri elettivi. Ne fanno parte di diritto i Coordinatori dei Dipartimenti di Diagnostica e di Terapia e può essere integrato, secondo le esigenze locali, con membri cooptati. Ogni membro ha diritto ad un voto. Il sistema del voto è quello dell'appello nominale, salvo apposita, diversa deliberazione. Non sono ammesse deleghe. Il Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale è convocato dal Presidente Regionale od Interregionale. E' altresì convocato quando ne sia fatta richiesta dai due terzi dei componenti. Il Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale: è l'organo deliberante in sede regionale: attribuisce al suo interno le cariche di uno o più vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere Regionale; attua le linee di indirizzo politico da seguire a livello regionale od interregionale; provvede all’amministrazione della Sede Anisap regionale, alla sua gestione ordinaria, stabilendo l’ammontare del contributo annuo e le modalità di versamento anche in considerazione dell’ammontare dei contributi dovuti alla Sede Nazionale; approva i provvedimenti organizzativi riguardanti la sede regionale od interregionale e ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali, dando mandato al Presidente Regionale od Interregionale per la stipula dei relativi accordi o convenzioni; adotta i provvedimenti urgenti da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea Regionale od Interregionale a seconda delle rispettive competenze; accoglie le domande di iscrizione dei Soci ordinari ed anche dei Soci sostenitori nei casi in cui questi ultimi non le abbiano direttamente indirizzate all’Esecutivo Nazionale; adotta ogni altro atto non riservato dal presente Statuto o dal Regolamento ad altro organo Regionale od Interregionale; provvede ai previsti controlli riguardo il possesso dei titoli e requisiti di legge da parte dei Soci. Presidente Regionale od Interregionale Art. 23 Il Presidente Regionale od Interregionale è eletto dall’assemblea regionale e rappresenta la sede regionale ANISAP di fronte ai terzi in giudizio. Fa parte di diritto del Consiglio Nazionale. In particolare a livello territoriale: coordina all'attività degli Organi associativi, li controlla e li presiede; promuove e dirige l'attività dei servizi e degli uffici; ha il potere di trattare con gli istituti bancari l'apertura di conti correnti trattando condizioni ed eventuali limiti di fido, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale; ha facoltà di nominare consulenti o procuratori per singoli atti; sottoscrive i Contratti Collettivi e gli Accordi Collettivi Regionali; assume, in caso di urgenza, i poteri del Comitato Esecutivo Regionale sottoponendo i relativi atti a ratifica entro otto giorni; adotta ogni provvedimento urgente da sottoporre alla ratifica degli altri organi. In caso di definitiva assenza od impedimento del Presidente Regionale od Interregionale per qualsiasi ragione e causa, il Vice Presidente anziano od in mancanza l'altro Vice Presidente Regionale indice entro i successivi trenta giorni, la seduta dell’Assemblea Regionale od Interregionale per la nomina del nuovo Presidente Regionale od Interregionale. Vice Presidenti Regionali od Interregionali Art. 24 I Vice Presidenti Regionali o Interregionali, in numero da 1 a 3 vengono nominati dal Comitato Esecutivo Regionale. Ad uno di essi viene attribuito l’incarico di Vicario che svolge funzioni di sostituzione generale del Presidente Regionale in caso di suo impedimento o di mancanza o comunque di urgenza. Svolgono le funzioni ad essi delegate dal Presidente Regionale o Interregionale. Segretario Regionale od Interregionale Art. 25 Il Segretario Regionale od Interregionale è nominato dal Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale al suo interno su proposta del Presidente Regionale od Interregionale. Egli affianca il Presidente Regionale od Interregionale e collabora con lui per il raggiungimento degli scopi sociali. Vigila sul rispetto dello Statuto e sull'applicazione del Regolamento e del Codice di Autoregolamentazione. Cura inoltre la tenuta dei verbali delle sedute degli Organi Regionali od Interregionali, la relativa raccolta e catalogazione, il rilascio delle copie stesse. predispone e firma i verbali delle sedute. Tesoriere Regionale od Interregionale Art. 26 E' nominato dal Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale, al suo interno, su proposta del Presidente Regionale od Interregionale. Il Tesoriere Regionale od Interregionale affianca il Presidente Regionale od Interregionale nella gestione economica e finanziaria dell'Associazione e vigila sugli atti amministrativi e sulla politica finanziaria dell'Associazione. Riscuote le quote associative, le versa sul conto corrente bancario intestato all'Anisap regionale od interregionale e provvede contestualmente ad inviare alla Sede Nazionale gli importi dovuti. Il conto corrente bancario intestato all’Anisap regionale od interregionale dovrà essere cointestato, con firme disgiunte, al Presidente Regionale e al Tesoriere Regionale ed Interregionale. Il Tesoriere Regionale od Interregionale può, occorrendo, rilasciare delega per le operazioni di banca. Dipartimenti della Diagnostica e della Terapia Art. 27 Sono articolazioni regionali dei Dipartimenti nazionali. I membri dei due Dipartimenti vengono eletti dai Soci che esercitano la relativa branca specialistica. I Soci vengono convocati dal Presidente della Sede Anisap regionale e procedono alla elezione dei membri del Dipartimento a maggioranza. Ogni Dipartimento è costituito da un minimo di tre iscritti. Ha il compito di definire specifiche proposte in corrispondenza delle diverse esigenze delle branche specialistiche in cui si articolano i servizi sanitari, in modo da consentire all’Anisap di meglio aderire a tali esigenze. Ogni Dipartimento eleggerà un proprio Coordinatore ed un suo supplente. I Coordinatori dei Dipartimenti Regionali della Diagnostica e della Terapia faranno parte di diritto del Comitato Esecutivo Regionale ove rappresenteranno problemi e istanze specifiche. Il Coordinatore provvederà a riunire periodicamente il Dipartimento e richiedere la convocazione dei Soci al Presidente della Sede Anisap regionale ogni qualvolta se ne presenti la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci stessi. Provvederà inoltre ad indicare, su mandato del suo Dipartimento regionale, il candidato a membro del Dipartimento Nazionale della Diagnostica e/o della Terapia Riabilitativa. Qualora non vengano costituiti Dipartimenti regionali sarà cura del Presidente della Sede Anisap regionale nominare tra i soci i consulenti per i problemi specifici della branca di appartenenza. In questo caso i consulenti potranno essere cooptati nell’Esecutivo regionale. E’ compito dei Dipartimenti regionali o dei Consulenti di verificare riguardo il possesso dei titoli e requisiti da parte dei Soci della branca e riferirne all’Esecutivo regionale. Direttore Art. 28 L’Esecutivo della Sede regionale, ove ne esista l’esigenza, nomina un Direttore che collabora con il Presidente e l’Esecutivo in base a precise deleghe. Dirige gli uffici della Sede regionale ove esistenti e provvede a mantenere i rapporti con gli enti e le Istituzioni pubbliche e private regionali, nonchè con la Sede nazionale dell’Anisap ed i Soci. Collegio dei Probiviri Regionale o Interregionale Art. 29 L'Assemblea Regionale nomina il Collegio dei Probiviri composto da tre membri scelti anche tra non Soci. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Giudica su tutte le controversie che possono sorgere tra i Soci all'interno della sede Regionale o Interregionale e sulle responsabilità disciplinari degli stessi, nonchè negli altri casi previsti dallo Statuto. Il Collegio pronuncia la propria decisione senza obbligo di formalità, al di fuori di quelle necessarie ad assicurare il contraddittorio tra le parti. La decisione è pronunciata secondo equità, va adottata a maggioranza e dovrà essere ratificata dal Collegio Nazionale dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri opera come Comitato di Tutela per il Codice di Autoregolamentazione. L'adesione alla sede regionale comporta l'accettazione della presente norma a tutti gli effetti. Norme transitorie e di rinvio per le sedi regionali Art. 30 L'organizzazione delle sedi regionali sarà definita da apposito regolamento emanato dal Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale che provvederà a farlo ratificare dal Consiglio Nazionale. In sede di prima applicazione e fino a quando ogni singola sede regionale ANISAP, non si sarà dotata di un proprio Regolamento regionale, l'organizzazione Regionale dell’Associazione e le elezioni dei suoi organi avverrà secondo le norme previste dal presente Statuto applicabili per analogia in ogni singola sede Regionale. Disposizioni finali Art. 31 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme previste dal Codice Civile. Indice Art. 1 - Costituzione...................................................………….... 1 Art. 2 - Scopi Fondamentali.........................................……….... 1 Art. 3 - Soci..............................................................……………... 2 Art. 4 - Diritti e Doveri dei Soci...................................……........ 3 Art. 5 - Fondo Comune..............................................…………... 3 Art. 6 - Bilanci..........................................................…………….. 4 Art. 7 - Organi...........................................................………….... 4 Art. 8 - Competenze degli Organi Nazionali....................…….. 5 Art. 9 - Congresso Nazionale.......................................…………. 5 Art. 10 - Consiglio Nazionale........................................…………. 6 Art. 11 - Comitato Esecutivo Nazionale..........................……... 6 Art. 12 - Presidente Nazionale....................................….…….. 8 Art. 13 - Vice Presidente Nazionale.................................……. 8 Art. 14 - Segretario Nazionale........................................…….. 8 Art. 15 - Direttore Generale Amministrativo......................…… 9 Art. 16 - Dipartimenti Nazionali di Diagnostica e di Terapia Riabilitativa…………………………………………….……. 9 Art. 17 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti................…. 9 Art. 18 - Collegio Nazionale dei Probiviri.........………………………………………………. 10 Art. 19 - Sedi Regionali od Interregionali....................…...……. 10 Art. 20 - Organi delle Sedi Regionali.............................………. 10 Art. 21 - Assemblea Regionale o Interregionale.............….……. 11 Art. 22 - Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale………………………………………….…. 11 Art. 23 - Presidente Regionale od Interregionale.........……… 12 Art. 24 - Vice Presidenti Regionali od Interregionali.....…….. 12 Art. 25 - Segretario Regionale od Interregionale…………….. 12 Art. 26 - Tesoriere Regionale od Interregionale...............….… 13 Art. 27 - Dipartimenti della Diagnostica e della Terapia………………………………………………….…. 13 Art. 28 - Direttore.......................................................…..…. 14 Art. 29 - Collegio dei Probiviri Regionale od Interregionale...............................……………….. 14 Art. 30 - Norme transitorie e di rinvio per le Sedi Regionali........................................................…….. 14 Art. 31 - Disposizioni finali.........................................……... 14 |
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